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Cessione Fabbricato PDF Stampa E-mail

Cessione di fabbricato


Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo
superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta
ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente
deve richiedere al cessionario.

La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o
privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di
un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,
ove questo manchi, al Sindaco o alla Polizia Locale). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità
dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione,
rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario
deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati
anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre
modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza
dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non
del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve
avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità
al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque
uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in
costruzione.

La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica
Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno.

Scarica qui il modulo in .pdf

 
Thiene - via Rasa, 11 - tel. 0445 801411 - fax 0445 801444 - Cod. Fisc. 93026000245 - e-mail:info@polizialocalenevi.it
tel. mobile: 335 5740650 (attivo alla chiusura degli uffici: dalle 19.00 dal lunedì al venerdì, il sabato pomeriggio e tutti i giorni festivi)
Numero Verde Polizie Locali 800 05 05 05 (attivo per la Provincia di Vicenza)


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